Chi è il medico competente?
Il Medico competente o medico del lavoro è una figura obbligatoria per la sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs 81 del 2008 che all’articolo 2, comma 1, lettera h ne fornisce una definizione descrivendolo come il sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti, che collabora ad effettuare la valutazione dei rischi e mette in atto la sorveglianza sanitaria tutelando lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori.
Quali sono le sue mansioni?
La mansione principale è quella di svolgere la sorveglianza sanitaria secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale. Il medico competente svolgere il suo lavoro operando come:
- dipendente pubblico o privato di strutture convenzionate;
- libero professionista;
- dipendente del datore di lavoro;
nello specifico deve svolgere i seguenti compiti:
- collaborare alla valutazione dei rischi e all’elaborazione del DVR;
- essere il consulente del datore di lavoro in materia sanitaria;
- predisporre e attuare misure di sicurezza per tutelare salute e integrità dei lavoratori;
- valutare l’idoneità del lavoratore a svolgere una mansione specifica;
- effettuare visite periodiche per verificare tale idoneità nel tempo;
- conservare le cartelle mediche dei lavoratori mantenendo il segreto professionale;
- formare e informare i lavoratori in materia di salute, sicurezza e DPI;
- organizzare un servizio di primo soccorso;
- effettuare sopralluoghi e visite negli ambienti di lavoro;
- comunicare al datore di lavoro i risultati delle sue valutazioni;
- sottoscrivere documenti relativi alla sicurezza come DVR, DUVRI, POS;
- comunicare alle autorità competenti l’andamento della sua sorveglianza sanitaria;
- intervenire in caso di rischi psicosociali dando sostegno al lavoratore.
Art 25. Obblighi del medico competente Comma 1. Il medico competente: (…) lettera i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato dei detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.